Corte penale internazionale


Le proposte di legge presentate dal Gruppo PD nascono dall’esigenza di adeguare il nostro ordinamento alle prescrizioni dello statuto della Corte penale internazionale, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite svoltasi a Roma il 17 luglio 1998, e ratificato in Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232, il cui obiettivo è quello di realizzare una giustizia penale internazionale imparziale, a tutela dei diritti umani fondamentali e rispettosa delle garanzie e dei sistemi penali attuali.

Ad oggi, infatti, pur essendo stata l’Italia uno dei primi paesi a ratificare lo statuto della Corte, dopo quasi 10 anni dalla firma e a quasi 6 anni di distanza da quando il trattato è entrato in vigore (aprile del 2002) mancano ancora le norme di adattamento interno dell’ordinamento italiano che ne possano consentire l’operatività.

PROPOSTA

Le proposte di legge Gozi (AC 1695) e Maritati (AS 1112), recanti “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento interno alla Corte penale internazionale” recepiscono la necessità di questo adeguamento.

Si prevedono, quindi, oltre all’introduzione di fattispecie penali sconosciute nel nostro ordinamento, anche l’istituzione di un sistema integrato di tutela giurisdizionale volto a garantire, nel rispetto dei valori costituzionali e delle norme di diritto penale internazionale, la necessaria protezione nei confronti di condotte integranti le fattispecie criminose tipizzate nello statuto, assicurando altresì la predisposizione di strumenti di diritto processuale penale idonei a garantire un’efficace cooperazione degli organi giurisdizionali interni con la Corte penale internazionale.

Tra alcune delle principali misure inserite vanno senz’altro menzionate:

  • l’introduzione dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra che, assieme al delitto di genocidio, costituiscono la materia di competenza della Corte penale internazionale;
  • l’attribuzione alla giurisdizione della Corte d’Assise piuttosto che ai Tribunali militari per i delitti contemplati nello statuto e commessi da appartenenti alle Forze armate;
  • la previsione della procedibilità d’ufficio per tutti i delitti previsti ai titoli II (Genocidio), III (Crimini contro l’umanità), IV (Crimini di guerra) e V (Altri delitti internazionali), se commessi nel territorio dello stato.
Vanno inoltre menzionati l’introduzione di particolari fattispecie di reato contro le popolazioni, quali lo sterminio, la deportazione, le pratiche di apartheid o persecuzione.

Tra i delitti contro la libertà e la dignità dell’essere umano sono da rilevare, tra gli altri, l’introduzione dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù, schiavitù sessuale, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata, tortura, sparizione forzata di persone.

Infine, il titolo VI ricomprende le norme volte a garantire la Cooperazione con la Corte penale internazionale.