Messa al bando delle munizioni a grappolo
(c.d.“cluster bomb”)


La prima tappa importante nel percorso per la messa al bando delle mine antipersona è stata la firma ad Ottawa della Convenzione del 3 dicembre 1997 ratificata ai sensi della legge 26 marzo 1999, n. 106.

Occorre impegnarsi nella stessa direzione, ma andare anche oltre per ottenere un altro risultato,: la messa al bando delle pericolosissime munizioni a grappolo (cosiddette “cluster bomb”), concepite per disperdere o rilasciare sottomunizioni esplosive, che minacciano le popolazioni civili con conseguenze economiche e umanitarie inaccettabili.

PROPOSTA

La proposta di legge presentata alla Camera da Narducci ed altri (AC 1148) e i disegni di legge presentati al Senato da Marcenaro (AS 1222) e da Amati ed altri (AS 258) di “Modifica all’articolo 2 della legge 29 ottobre 1997, in materia di messa al bando delle munizioni a grappolo”, hanno l’obiettivo di includere tutte le munizioni cluster o sub-munizioni delle bombe a grappolo, con effetti assimilabili a quelli delle mine antipersona, nella definizione normativa di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 374 del 1997, che disciplina attualmente la messa al bando delle mine antipersona sul territorio italiano.

Tale inclusione tiene conto, tra l’altro, di importanti e recenti prese di posizioni a livello internazionale sul divieto delle munizioni a grappolo, come la Risoluzione degli stati partecipanti nell’area Osce, la Convenzione adottata a Dublino il 30 maggio 2008 con la quale gli stati membri dell’Onu si sono impegnati a firmare la dichiarazione della Conferenza di Oslo nel dicembre 2008.