Introduzione del reato di tortura


L’inserimento del reato di tortura nel codice penale italiano ci viene richiesto ormai da anni sia dalle Nazioni Unite che dal Consiglio d’Europa. Esso costituisce, infatti, un adeguamento della normativa interna a quella sopranazionale, colmando un’importante lacuna del nostro diritto interno.

Le proposte di legge presentate dal Gruppo PD forniscono una definizione della nuova fattispecie del reato maggiormente aderente alla nozione contenuta nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene degradanti (firmata a New York il 10 dicembre 1984 e ratificata dall’Italia con la legge 3 novembre 1988, n. 498), rispetto a quella più ristretta che fu inserita nel testo unificato, di mediazione, cui si pervenne alla Camera nella passata legislatura.

Infatti, tale testo unificato introduceva una formulazione più restrittiva della condotta criminosa, prevedendo che le minacce dovessero essere gravi e riferite a forti sofferenze fisiche, una formulazione che rischiava di ridimensionare la configurazione del reato di tortura rendendone più difficile la perseguibilità.

PROPOSTA

Diversamente, la proposta di legge Bressa ed altri (AC 1508) “Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura”, ritiene sufficiente ai fini della definizione di tortura, la sottoposizione a “violenza fisica o morale allo scopo di ottenere informazioni su fatti o circostanze (…) anche se non costituenti reato” per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale.

La nuova fattispecie penale viene collocata all’interno della sezione comprendente i delitti che aggrediscono la libertà morale e la libertà di autodeterminazione della persona, offese anche mediante violenza fisica; le aggravanti di pena sono previste in caso di dolo specifico, ossia se la condotta è posta in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, se dalla tortura ne derivi lesione grave o decesso della vittima. Viene inoltre prevista la negazione dell’immunità diplomatica ai cittadini stranieri che siano stati condannati o imputati per il reato di tortura. Infine, sempre in ottemperanza alla Convenzione delle Nazioni Unite, la proposta prevede l’istituzione di un Fondo ad hoc, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per la riabilitazione delle vittime dei reati di tortura.

Al Senato è stato presentato un disegno di legge a prima firma Amati e altri ( AS 256) che introduce, analogamente al testo di Bressa, il reato di tortura nel codice penale nell’ambito dei delitti contro la persona; tuttavia, in considerazione del rischio che la querela di parte, contemplata per tutti gli atti che provochino lesioni gravi, lasci ampi margini di impunità, il delitto di tortura viene qui diversamente collocato (art. 593 c.p.) a chiusura del capo concernente i delitti contro la vita e l’incolumità individuale, per i quali è invece prevista la procedibilità d’ufficio.